Multa stradale, ci sono dei casi in cui puoi contestarla: presta attenzione al segnale stradale e alle particolarità che esso possiede.
Quanto spesso capita di essere sovrappensiero e di dimenticarci completamente di quell’autovelox che, in altre circostanze, avremmo saputo riconoscere centinaia di metri prima? O magari di non notare la pattuglia della polizia appostata ai margini della strada, pronta a vigilare su ogni sorta di infrazione da noi commessa?
Il più delle volte, contro le multe che ci piombano tra capo e collo per aver superato il limite di velocità, o per aver transitato con il nostro veicolo in una zona in cui non avremmo dovuto, c’è ben poco da fare. In quanto guidatori disattenti, passiamo automaticamente dalla parte del torto e ci vediamo costretti a sborsare cifre spesso salate.
Ci sono dei casi, però, in cui il pagamento di una multa può essere “raggirato” senza neanche troppe difficoltà. Di quali circostanze stiamo parlando? Di tutte quelle che vedono protagonisti i cartelli stradali. Per avere maggiore chiarezza sull’argomento, ti invitiamo a proseguire nella lettura dell’articolo.
Multa stradale: se il segnale ha queste caratteristiche puoi contestarla (scopri come)
Se ti arriva una multa in cui ti si obbliga a pagare una somma per non aver rispettato le prescrizioni di un cartello stradale, non temere. In alcune circostanze fortunate, puoi contestarla senza dover neanche mettere mano al portafoglio.
Vediamole, dunque, queste circostanze in cui la segnaletica verticale può essere contestata, così da non dover pagare alcuna penalità.
In primo luogo, il cartello stradale deve essere conforme alle dimensioni e all’altezza stabilite dagli standard del Ministero. Pensiamo, ad esempio, ad un cartello di divieto di transito: laddove questo sia collocato a metà del palo che lo sorregge, magari per via di un difetto di ancoraggio, esso risulterebbe non valido. Ergo, niente multa da pagare!
Stesso tipo di discorso laddove il cartello dovesse essere collocato in un punto non visibile. Magari perché coperto da vegetazione, o perché qualche imprevisto lo rende scarsamente percepibile.
Una regola che vale anche laddove la segnaletica verticale risultasse sbiadita a causa degli agenti atmosferici – sole, pioggia, neve -, che potrebbero aver compromesso la leggibilità del cartello, e dunque la sua visione da parte dell’utente della strada.
Puoi contestare la multa anche laddove il cartello risultasse compromesso dalla mano dell’uomo. Segnali che presentino graffiti, incisioni o disegni effettuati tramite bombolette spray sono da considerarsi non validi, in quanto il loro contenuto non potrebbe essere giudicato facilmente percepibile dal guidatore.
In ultimo, puoi contestare la multa anche nel caso in cui il cartello non si trovi precisamente nella posizione in cui avrebbe dovuto trovarsi. Può darsi che il vento, o magari cause di altro genere (l’impatto con un’automobile, ad esempio), abbia contribuito a piegare il palo e a rendere la segnaletica meno visibile.
Anche in questo caso, dunque, la multa può essere contestata. Tutte casistiche che ti salvano dal dover sborsare cifre spesso molto alte (scenario, quest’ultimo, che non si verificherebbe nel caso in cui le condizioni fossero quelle che ti avevamo descritto in questo articolo).
Come contestare una multa legata alla segnaletica verticale: i passaggi
Per dimostrare che la multa che ti hanno recapitato è illecita, le prove che potresti sfruttare a tuo vantaggio sono di due tipi: documentazione fotografica e dichiarazioni di un testimone.
Nel primo caso, assicurati che la foto da te scattata possegga anche dei dettagli che siano riconducibili al giorno esatto in cui sei passato davanti a quel cartello, trovandolo irregolare. Un esempio? Procurati una copia di un quotidiano di quel giorno e scatta la foto in modo tale che siano visibili sia la segnaletica che il giornale.
Nel secondo caso, invece, ti basterà accompagnare la foto con la dichiarazione di uno o più testimoni che confermino quanto da te contestato, e cioè che il cartello presentava delle irregolarità.